La procedura di ruling permette di determinare, in via preventiva ed in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, l’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi correlati.
Iter
L’elaborazione del calcolo e la stesura dell’istanza di ruling sono elementi determinanti ai fini dell’agevolazione, il passo successivo consiste nel presentare l’istanza all’Ufficio Accordi preventivi del Settore Internazionale della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate:
· sezione di Roma, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d
· sezione di Milano, Via Manin, 25 – Milano
L’istanza è redatta in carta libera e può essere inoltrata:
· a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
· a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it
o tramite consegna diretta all’Ufficio, che rilascia una ricevuta all’atto della presentazione
Copia dell'istanza e della relativa documentazione sono prodotte anche in formato elettronico.
L’Ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza o dall’ultimazione dell’ulteriore attività istruttoria necessaria a tal fine, valutata ed accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiara l’ammissibilità della stessa con comunicazione inviata al soggetto istante.
Ultimata l’attività istruttoria, l’Ufficio invita l’impresa a comparire per mezzo del legale rappresentante ovvero di un procuratore, per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. Il procedimento può articolarsi in più incontri. Nel corso del procedimento, l’Ufficio può accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini istruttori.
Di ogni attività, svolta in contraddittorio, è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.
La procedura si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile dell’Ufficio e del legale rappresentante o procuratore dell'impresa, di un accordo nel quale vengono individuati e definiti gli elementi oggetto dell'istanza.
L'accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo di imposta nel corso del quale è stipulato e per i quattro periodi di imposta successivi.
Qualora l’accordo consegua da altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, lo stesso può avere efficacia anche in relazione ai periodi d’imposta precedenti non oltre, tuttavia, il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione dell’istanza.