Patent Box: Notizie dal Network

Patent Box 2017: come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale
Patent Box 2017: come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale

Patent Box 2017: come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale

Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box

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Il “Patent Box” è un  regime opzionale di tassazione fiscale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che punta a rilanciare la produttività del Paese, valorizzando i cosiddetti asset intangibili, tipici di un’economia avanzata e rendendo il mercato nazionale maggiormente attrattivo per gli investitori esteri. Esso consente di escludere dalla base imponibile una quota o tutto il reddito generato dall'utilizzo diretto o indiretto della proprietà intellettuale: in altri termini è la  detassazione dei redditi...
Come detassare i redditi da marchi d'impresa e collettivi: guida pratica per aziende e privati Come detassare i redditi da marchi d'impresa e collettivi: guida pratica per aziende e privati

Come detassare i redditi da marchi d'impresa e collettivi: guida pratica per aziende e privati

Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box

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Come sono tassati i redditi  (royalty e plusvalenze) derivanti dall'utilizzo del marchio d'impresa e collettivo e degli altri intangible assets? Con questa guida in pillole focalizziamo la distinzione tra quelli prodotti dall'imprenditore e quelli imputabili alla persona fisica non esercente attività d'impresa, evidenziando in sintesi...
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Patent Box: Cos'è ed in cosa consiste l'agevolazione fiscale

 

Il Patent Box è un regime di tassazione agevolata, che consente alle aziende di ottenere un risparmio lecito d’imposta, drenando liquidità da reinvestire per migliorare la competitività. Esso prevede l’esclusione di una quota dei redditi generati dall’utilizzo di beni immateriali, dalla tassazione delle imposte dirette (IRES ed IRAP), permette quindi di abbattere il gettito fiscale su base pluriennale.

Il Patent Box è di provenienza comunitaria, ed è stato introdotto in Italia dalla Legge di Stabilità 2015 ed in seguito confermato dal decreto attuativo del successivo 30 luglio, che ha fissato i termini di applicazione della norma.

 

Questo significa che i redditi derivanti dai beni intangibili (formule, ricette, marchi d’impresa, marchio collettivi, opere dell’ingegno, brevetti…) invece di essere assoggettati alla tassazione del 31,4%, con l’adozione del Patent Box vedranno dimezzare tale percentuale, arrivando quindi al 16%.

 

In origine tale agevolazione riguardava solamente redditi derivanti dall’uso di brevetti industriali, opere d’ingegno, modelli e disegni: successivamente le regole italiane hanno consentito di estenderla anche a tutti i marchi d’impresa, che hanno raccolto il maggior numero di adesioni nella fase di avvio.

 

Attualmente, quindi, il Patent Box può essere applicato ai seguenti beni agevolati:

Software protetti dal diritto d’autore;


Brevetti per invenzione industriale, sia concessi che in corso di concessione;


Invenzioni biotecnologiche e certificati di protezione complementari;


Brevetti o certificati per topografie, varietà vegetali e semiconduttori;


Disegni e modelli;


Modelli di utilità; 


Know how aziendale;

Beni Intangibili

Le aziende italiane detengono un patrimonio unico a livello planetario di knowhow, brevetti, beni immateriali, opere dell’ingegno, formule et similia che le distinguono in modo cristallino dalle concorrenti, basta riflettere un attimo, dall’industria al cibo, dai servizi al commercio, dalla medicina alla ricerca. Questo patrimonio può essere valorizzato ed essere elemento di fortissime agevolazioni fiscali. 

 

Moltissime aziende:

  Non conoscono il valore anelito dei propri beni immateriali;


  Non hanno la cultura di identificazione dei beni intangibili.

 

Tutte le aziende che chiudono in utile il proprio bilancio, oggi:


  Sono interessate a perseguire un abbattimento lecito delle imposte (tax saving) e drenare liquidità da reinvestire e migliorare la competitività;


  Possono ricevere il nostro esito di fattibilità gratuito per determinare le agevolazioni fiscali per il patent box!!!

 

Nell’ambito della disciplina del Patent Box, per poter determinare il tax benefit, occorre tenere conto del contributo economico che il bene immateriale apporta al reddito d’impresa, più che considerare il valore in sé di tale bene.

 

Tale contributo economico è quello che definiamo reddito agevolabile: per il suo calcolo si fa riferimento agli standard internazionali che sono stati individuati dall’OCSE, dove sono inoltre indicate le linee guida riguardanti i prezzi di trasferimento.

 

Per riuscire a determinare il reddito agevolabile, è necessario innanzitutto distinguere i diversi casi in cui il bene immateriale viene utilizzato in modo diretto, senza essere concesso a terzi, dai casi in cui invece si verifica un uso indiretto, quando cioè viene concesso in licenza a uso terzi.

 

Si tratta, in ogni caso, di una misura che viene calcolata facendo la differenza tra i ricavi e i costi del bene immateriale. Occorre tenere conto del fatto che la stima si complica laddove ci sia un uso diretto del bene immateriale, mentre è un calcolo più lineare e semplice in presenza di un utilizzo indiretto.

 

I punti essenziali da tenere in considerazione sono che:


 i ricavi possono essere sia effettivi (quando cioè corrispondono a canoni misurabili che derivano dalla concessione in uso a terzi) che stimati (ossia quando derivano dall’uso diretto del bene immateriale);


 i costi sono sempre effettivi perché fiscalmente rilevanti e perché risultano essere di competenza del periodo d’imposta. Non sono mai né stimati né figurativi. 

Patent Box: Il Calcolo del reddito agevolabile e della convenienza fiscale

Il Patent Box è un meccanismo di detassazione opzionale volontario, che una volta definito e consacrato l’accordo con l’Agenzia delle Entrate non può essere revocato ed ha una durata quinquennale.

La detassazione prevede il seguente criterio modulare prorogabile negli anni successivi:

il 30% in meno nel 2015;

il 40% in meno nel 2016;

il 50% in meno (la soglia massima) dal 2017 in poi.

 

Si considera con questo termine il reddito che deriva da quello generato dal bene intangibile, moltiplicato per il rapporto tra le spese qualificate di ricerca e sviluppo e i costi complessivi dell’intangibile (Nexus Ratio).

 

Le spese qualificate sono quelle relative alla ricerca e allo sviluppo, riferibili ad attività svolte:


 direttamente;


in outsourcing – tramite le Università, gli Enti di Ricerca ed organismi di pari livello;


da società che non appartengano allo stesso gruppo, comprendendo in tale categoria anche le start up innovative.

 

Vengono considerate spese qualificate anche quelle riguardanti:


Lo sviluppo di marchi;


i sistemi anticontraffazione;


la protezione diritti di proprietà intellettuali;

 

costi complessivi sono costituiti dalla somma delle spese qualificate, dei costi di acquisizione dei beni immateriali e delle spese di ricerca fatturate dalle parti correlate.

Le spese qualificate possono essere incrementate fino al 30%, limite massimo detto uplift, nel caso in cui si verifichi un eccedenza dei costi complessivi sulle spese qualificate di ricerca.

 

Per quanto riguarda le tempistiche, va ricordato che per i primi 3 periodi a partire dall’anno 2015, sono considerate spese qualificate di ricerca quelle sostenute nel periodo di imposta a cui fa riferimento la dichiarazione dei redditi e nei 3 periodi antecedenti, che devono essere determinate per via aggregata. Non occorre quindi indicare separatamente bene per bene.

 

A partire dal 2018, invece, il reddito agevolabile verrà definito per ciascun bene immateriale: questa differenziazione fatta in base all’anno ha un preciso obiettivo: quello di dare il tempo alle organizzazioni aziendali interne di procurarsi dei sistemi adeguati volti ad individuare e documentare i vari costi e i ricavi.

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di fare chiarezza su ulteriori aspetti del Patent Box con la circolare uscita il 7 aprile 2016 n.11/E: in particolare ha indicato tutti i passaggi da effettuare per il calcolo dell’agevolazione:

Calcolare il reddito agevolabile che deriva dall’uso del bene immateriale;

Calcolare il Nexus Ratio, ossia il rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi, come precedentemente esemplificato;

Calcolare qual è la quota del reddito agevolabile, facendo il prodotto tra reddito agevolabile e Nexus Ratio.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono le componenti cosiddette positive a formare il reddito agevolabile: per esempio i canoni derivanti dalla concessione in uso delle IP, rilevanti fiscalmente sia diretti che indiretti e senza i costi ad essi connessi, e le “royalties implicite”.

Nell’elenco delle spese ammesse dal Patent Box rientrano anche quelle dedicate al marketing e a tutte quelle attività di promozione e comunicazione: sono a tutti gli effetti dei costi qualificati che vengono presi in considerazione nel Nexus Ratio.

Le uniche condizioni affinché tali spese siano computabili al Nexus è che si riferiscano a un marchio che sia oggetto di opzione, nel caso in cui un marchio sia agevolato alla stregua di un bene autonomo oppure che sia agevolato come un bene complementare ad altri titoli di proprietà.


L’altra condizione è temporale, ossia si considera il periodo d’imposta durante il quale le conoscenze acquisite grazie alle spese per la ricerca fondamentale si siano tradotte in ricerca applicata.







Patent Box: Il Nexus Ratio

È il rapporto tra i costi per attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale agevolabile con il patent box e le spese complessive sostenute per produrlo.


La circolare 11/E/2016 della Agenzia delle Entrate ha chiarito che i costi da considerare sono quelli sostenuti.


Il riferimento al «sostenimento» del costo presuppone l’adozione del criterio di competenza ex articolo 109 del Tuir (e non del criterio di cassa) anche per i soggetti Ias adopter. Anche nel periodo transitorio, occorre separare i costi relativi ai beni agevolabili da quelli relativi ai beni non agevolabili. Se ciò non fosse possibile, nel triennio 2015-2017 possono essere presi in considerazione anche i costi relativi ai beni immateriali che non rientrano nella definizione prevista dall’articolo 6 del decreto patent box.


I nostri esperti attraverso una accurata ed attenta analisi tecnico – legale sono abili nell’individuare gli elementi di costo che compongono il rapporto del nexus ratio, determinanti ai fini del computo dell’agevolazione fiscale.


Non esitare e contattaci per determinare il Nexus Ratio!! 

Il Patent Box Advisor per le aziende

Il Patent Box Advisor è il nostro team di consulenti che può affiancare il commercialista dell’azienda per le seguenti attività:


  analisi e focus tecnico - legale sui Beni Immateriali soggetti a Patent Box;


 parere sul valore normale (transfer pricing) dei canoni nei contratti di licenza infragruppo;


 parere sulla determinazione del reddito derivante dal bene immateriale (transfer pricing) nell’uso diretto dei beni nel Ruling obbligatorio;


 parere su valore normale (transfer pricing)  delle cessioni infragruppo per la detassazione delle plusvalenze da includere nel Patent Box;


assistere l’azienda in tutte le attività propedeutiche ad ottenere e massimizzare i benefici fiscali del Patent Box e drenare liquidità perseguendo un risparmio lecito di imposta.

 

Il Patent box è una opportunità che le aziende di italiane devono sfruttare per migliorare la propria competitività ed abbattere il peso fiscale a parità di utile.

 

 







Procedura di Ruling

 

La procedura di ruling permette di determinare, in via preventiva ed in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, l’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi correlati.

 

Iter

L’elaborazione del calcolo e la stesura dell’istanza di ruling sono elementi determinanti ai fini dell’agevolazione, il passo successivo consiste nel presentare l’istanza all’Ufficio Accordi preventivi del Settore Internazionale della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate:

·      sezione di Roma, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d

·      sezione di Milano, Via Manin, 25 – Milano

L’istanza è redatta in carta libera e può essere inoltrata:

·      a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

· a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it
o tramite consegna diretta all’Ufficio, che rilascia una ricevuta all’atto della presentazione

 

Copia dell'istanza e della relativa documentazione sono prodotte anche in formato elettronico.

 

L’Ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza o dall’ultimazione dell’ulteriore attività istruttoria necessaria a tal fine, valutata ed accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiara l’ammissibilità della stessa con comunicazione inviata al soggetto istante.

 

Ultimata l’attività istruttoria, l’Ufficio invita l’impresa a comparire per mezzo del legale rappresentante ovvero di un procuratore, per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. Il procedimento può articolarsi in più incontri. Nel corso del procedimento, l’Ufficio può accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini istruttori.

Di ogni attività, svolta in contraddittorio, è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.

 

La procedura si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile dell’Ufficio e del legale rappresentante o procuratore dell'impresa, di un accordo nel quale vengono individuati e definiti gli elementi oggetto dell'istanza.

 

L'accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo di imposta nel corso del quale è stipulato e per i quattro periodi di imposta successivi.

 

Qualora l’accordo consegua da altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, lo stesso può avere efficacia anche in relazione ai periodi d’imposta precedenti non oltre, tuttavia, il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione dell’istanza.

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per aziende industriali o di servizi


nessun obbligo di preventiva iscrizione a Stato Patrimoniale di beni immateriali (Brevetti, Software, Knowhow, etc.)


per aziende che generano una significativa redditività


beneficio di durata quinquennale: dal 2017 al 2021 inclusi


riduzione del carico tributario sino al 50%


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