Patent Box: Il Calcolo del reddito agevolabile e della convenienza fiscale

Il Patent Box è un meccanismo di detassazione opzionale volontario, che una volta definito e consacrato l’accordo con l’Agenzia delle Entrate non può essere revocato ed ha una durata quinquennale.

La detassazione prevede il seguente criterio modulare prorogabile negli anni successivi:

il 30% in meno nel 2015;

il 40% in meno nel 2016;

il 50% in meno (la soglia massima) dal 2017 in poi.

 

Si considera con questo termine il reddito che deriva da quello generato dal bene intangibile, moltiplicato per il rapporto tra le spese qualificate di ricerca e sviluppo e i costi complessivi dell’intangibile (Nexus Ratio).

 

Le spese qualificate sono quelle relative alla ricerca e allo sviluppo, riferibili ad attività svolte:


 direttamente;


in outsourcing – tramite le Università, gli Enti di Ricerca ed organismi di pari livello;


da società che non appartengano allo stesso gruppo, comprendendo in tale categoria anche le start up innovative.

 

Vengono considerate spese qualificate anche quelle riguardanti:


Lo sviluppo di marchi;


i sistemi anticontraffazione;


la protezione diritti di proprietà intellettuali;

 

costi complessivi sono costituiti dalla somma delle spese qualificate, dei costi di acquisizione dei beni immateriali e delle spese di ricerca fatturate dalle parti correlate.

Le spese qualificate possono essere incrementate fino al 30%, limite massimo detto uplift, nel caso in cui si verifichi un eccedenza dei costi complessivi sulle spese qualificate di ricerca.

 

Per quanto riguarda le tempistiche, va ricordato che per i primi 3 periodi a partire dall’anno 2015, sono considerate spese qualificate di ricerca quelle sostenute nel periodo di imposta a cui fa riferimento la dichiarazione dei redditi e nei 3 periodi antecedenti, che devono essere determinate per via aggregata. Non occorre quindi indicare separatamente bene per bene.

 

A partire dal 2018, invece, il reddito agevolabile verrà definito per ciascun bene immateriale: questa differenziazione fatta in base all’anno ha un preciso obiettivo: quello di dare il tempo alle organizzazioni aziendali interne di procurarsi dei sistemi adeguati volti ad individuare e documentare i vari costi e i ricavi.

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di fare chiarezza su ulteriori aspetti del Patent Box con la circolare uscita il 7 aprile 2016 n.11/E: in particolare ha indicato tutti i passaggi da effettuare per il calcolo dell’agevolazione:

Calcolare il reddito agevolabile che deriva dall’uso del bene immateriale;

Calcolare il Nexus Ratio, ossia il rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi, come precedentemente esemplificato;

Calcolare qual è la quota del reddito agevolabile, facendo il prodotto tra reddito agevolabile e Nexus Ratio.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono le componenti cosiddette positive a formare il reddito agevolabile: per esempio i canoni derivanti dalla concessione in uso delle IP, rilevanti fiscalmente sia diretti che indiretti e senza i costi ad essi connessi, e le “royalties implicite”.

Nell’elenco delle spese ammesse dal Patent Box rientrano anche quelle dedicate al marketing e a tutte quelle attività di promozione e comunicazione: sono a tutti gli effetti dei costi qualificati che vengono presi in considerazione nel Nexus Ratio.

Le uniche condizioni affinché tali spese siano computabili al Nexus è che si riferiscano a un marchio che sia oggetto di opzione, nel caso in cui un marchio sia agevolato alla stregua di un bene autonomo oppure che sia agevolato come un bene complementare ad altri titoli di proprietà.


L’altra condizione è temporale, ossia si considera il periodo d’imposta durante il quale le conoscenze acquisite grazie alle spese per la ricerca fondamentale si siano tradotte in ricerca applicata.







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